Art. 13.
(Diritti del titolare del diritto di asilo).

      1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria hanno diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.
      2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 14.
      3. Lo straniero al quale è stato riconosciuto il diritto di asilo ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano. Entro tre mesi dalla data di entrata

 

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in vigore della presente legge sono stabilite, con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonché la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani. Lo straniero al quale è stato riconosciuto il diritto di asilo ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, e può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. Lo straniero al quale è stato riconosciuto il diritto di asilo gode, altresì, del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza sociali nonché di assistenza sanitaria.
      4. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.